Iva al 4% disabili: come ottenerla velocemente

Finalmente effettuare gli acquisti con l’IVA al 4% anziché al 22% per i soggetti che usufruiscono della legge 104 del 1992 è divenuto facilissimo. Se prima l’iter per ottenere la Prescrizione Autorizzativa dilatava i tempi di acquisto, dal 4 maggio 2021 la situazione è cambiata. Vediamo come!
Decreto Mef 7 aprile 2021
Tante sono le novità nel settore delle agevolazioni fiscali per i disabili, ma ciò che ha destato tanto interesse è lo snellimento della procedura per effettuare l’acquisto di ausili tecnici ed informatici con l’IVA al 4% anziché la classica 22%. Con il decreto Mef del 4 aprile di quest’anno, pubblicato in gazzetta il 4 maggio, data in cui entra in vigore quanto prescritto, i soggetti disabili che usufruiscono della legge 104 del 92 potranno acquistare tutto ciò che contribuisce al miglioramento della propria disabilità accedendo l’IVA ridotta semplicemente presentando il certificato che attesti l’invalidità. Ciò vuol dire:
- Niente più visita presso l’ASL;
- Tempi ridotti;
- Maggiori acquisti.
L’articolo 2 della legge è quello interessato, in particolare il comma 2 ed il comma 2 bis.
Cosa cambia?
Prima di questo aggiornamento, l’acquisto da parte del disabile con IVA agevolata al 4% non era semplice. Infatti il soggetto che usufruiva dei benefici della legge 104/92 doveva presentare al venditore una prescrizione che rilasciava il medico specialista dell’ASL. Ciò significava effettuare una prenotazione presso la struttura, il che comportava tempi lunghi, ulteriormente ampliati causa Covid-19. Così facendo chi necessitava urgentemente di un prodotto a cui aveva diritto all’IVA ridotta, ci rinunciava, pagando il consueto 22%.
Dal 4 maggio 2021 la situazione invece è cambiata. Ad oggi infatti l’iter burocratico è stato snellito. Chi vorrà acquistare un prodotto a cui ha diritto la riduzione dell’IVA dovrà semplicemente presentare al venditore il verbale dell’ottenimento della legge 104/92.
Sarà poi compito del venditore accertarsi che quel prodotto sia adeguato alla disabilità e ridurre l’IVA. In questo modo il disabile otterrà ciò che gli serve in pochissimo tempo e con lo sconto. Chi si occupa della vendita dovrà effettuare una comparazione fra patologia e oggetto.
Qualora quest’ultimo non trovi una relazione fra prodotto e patologia, allora il soggetto disabili potrà chiedere direttamente al medico di famiglia l’autorizzazione. Procedura decisamente più veloce rispetto alla richiesta presso l’ASL, che in molti casi richiede anche più di sei mesi di attesa.
L’articolo 2 comma 2 e 2 bis
Ciò che è stato modificato in positivo è l’articolo 2 del decreto del 14 marzo 1998, in particolare dell’articolo 2 il comma 2 e il 2 bis.
Il comma 2 specifica che l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici con l’aliquota al 4% per le persone affette da disabilità al momento dell’acquisto va effettuato solo producendo la copia del certificato che attesti l’invalidità rilasciato dall’ASL.
Il comma 2 bis, aggiunto in seguito, specifica che nel caso in cui il venditore non trovi un collegamento funzionale fra il sussidio tecnico-informatico e la disabilità, oltre al certificato di disabilità l’acquirente dovrà fornire l’attestazione da parte del medico curante nella relazione fra sussidio e prodotto.
Facciamo un esempio pratico. Un soggetto affetto da disabilità uditiva ha diritto all’acquisto con IVA agevolata al 4% di un pc che permetta di superare tale problema, mentre non ha diritto alla riduzione dell’aliquota sull’acquisto di una poltrona con meccanismo alza persone poiché ambulante autonomo. In tal caso però, se il medico curante lo ritiene opportuno (ad esempio in seguito ad un incidente che ne riduce la mobilità) può autorizzare l’acquisto di questa poltrona particolare. In tal caso il soggetto affetto da disabilità uditiva presenterà al venditore l’autorizzazione del medico curante ed il certificato ufficiale della disabilità.