Studenti disabili ed esame di maturità 2019

person Pubblicato da: Valeria Iavarone list In: News Data:
Studenti disabili ed esame di maturità 2019

Anche se con la nuova riforma scuola per gli esami di maturità ci sono stati dei cambiamenti sostanziali, è bene ricordare che le prove d’esame per i candidati disabili seguono il DPR numero 323 del 23 luglio 1998, così come dichiarato nell’articolo 22 dell’OM numero 350/2018.  Ma come si svolgeranno le prove d’esame per i ragazzi disabili? Ci sarà l’insegnante di sostegno a dare una mano? Sarà possibile richiedere del tempo in più per le prove? Ed in fine, la valutazione sarà uguale per tutti? Scopriamolo insieme!

Prove e caratteristiche per l’alunno disabile

L’articolo 6 del DPR n. 323 chiarisce la tipologia di prove somministrata all’alunno disabile all’esame di maturità. La commissione, sulla base della documentazione che il consiglio di classe fornirà, nel quale sono indicate le attività svolte durante l’anno e il percorso di studi seguito, si occuperà di predisporre delle prove equipollenti a quelle assegnate ai candidati con obiettivi minimi. Tali prove, in piena coerenza con il PEI stilato dal consiglio di classe ad inizio anno scolastico, hanno l’obiettivo finale di valutare e verificare gli obiettivi di apprendimento specifici per quell’indirizzo di studio, utilizzando però mezzi tecnologici e modalità diverse dal “consueto”.

Durante lo svolgimento dell’esame di maturità 2019, il candidato può essere affiancato dal docente di sostegno che l’ha seguito durante il percorso di studi, oppure da altri docenti di sostegno che lo supporteranno nell'esplicazione delle prove. La figura di supporto all'alunno viene nominata dal Presidente della Commissione seguendo le indicazioni presenti nel documento fornito dal consiglio di classe.

I candidati non vedenti possono usufruire di testi della prima e della seconda prova in Braille forniti direttamente dal Ministero, se la scuola lo richiede. In alternativa si possono utilizzare altri formati e ausili idonei, come quelli già in uso durante l’anno scolastico.

Per i soggetti ipovedenti, i testi delle due prove scritte saranno trasmessi in conformità con le richieste effettuate dalle singole scuole, le quali tramite la funzione SIDI tipologia, possono scegliere dimensioni del carattere e impostazioni interlinea. In tal modo la prova può essere effettuata con facilità anche da chi ha difficoltà visive.

L’OM n.350 del 2018 chiarisce tutte le informazioni in merito alle prove richieste in formato speciale. La scuola non dovrà fare altro che fornire indicazioni e comunicare il tutto tramite l’indirizzo email segr.servizioisp@istruzione.it.

Tempistiche e valutazione

Le tempistiche per l’espletamento delle due prove scritte e del colloquio orale sono indicati nell’articolo 22 comma 8 del DPR n. 323 1998.

È possibile richiedere maggior tempo per lo svolgimento della prima e della seconda prova. Per le prove svolte in modalità grafica e scrittografica, compositivo/esecutiva musicale o coreutica, si può richiedere tempo in più, purché non superi il numero di giorni stabilito dal calendario d’esame. Solo in caso d’importante disabilità, la commissione può deliberare per lo svolgimento di prove equipollenti in un maggiore numero di giorni. Si tratta di casi decisamente eccezionali.

Il titolo conseguito dai soggetti con disabilità dipende dalla programmazione seguita durante l’anno scolastico, facendo una differenza tra obiettivi minimi e percorso differenziato. Nel primo caso il candidato conseguirà il diploma sostenendo prove equipollenti e tempi più lungi per l’espletamento delle prove e del colloquio finale. Nel secondo caso invece, chi ha seguito il percorso differenziato indicato nel PEI, svolgerà prove differenziate inerenti gli argomenti studiati, al fine di ottenere il rilascio di un attestato dove sono indicati gli elementi formativi conseguiti, così come indicato nell’articolo 13 del DPR 323/1998: “Qualora l’alunno in situazione di handicap ha svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1”.

Attestato percorso differenziato: cosa indicherà?

Sull’attestato rilasciato ai ragazzi affetti da disabilità che hanno seguito un percorso differenziato devono essere riportate le seguenti informazioni:

  • Indirizzo di studi e durata del corso;
  • La votazione complessiva ottenuta;
  • Le materie studiate ed il monte ore destinato ad ogni materia;
  • Le competenze, conoscenze e capacità acquisite con la programmazione seguita;
  • I crediti formativi in sede d’esame.

Le prove d’esame dei soggetti con programmazione differenziata sono elaborare dalla commissione in base alla documentazione che il consiglio di classe fornisce. In caso di mancato svolgimento di una o di entrambe le prove scritte, i candidati sono ammessi alla prova orale con indicazione dei risultati delle prove realmente sostenute, rapportando la votazione in quarantacinquesimi.  Il punteggio dell’esame complessivo può essere calcolato in automatico tramite l’applicazione “Commissione web” oppure proporzionalmente.

I risultati delle prove equipollenti non saranno pubblicati sui tabelloni affissi nell’istituto, ma solo sull’attestato rilasciato.

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